IMU - TASI

A decorrere dal 2014 l’IMU insieme alla TASI e alla TARI, compone la IUC: Imposta Unica Comunale. CHI DEVE PAGARE L’IMU Trattandosi di un’imposta di natura patrimoniale, sono tenuti al pagamento dell’IMU, anche se non residenti, i possessori di immobili situati nello Stato Italiano intesi come:

  • proprietari di fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
  • titolari del diritto di usufrutto su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
  • titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
  • titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale;
  • titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;
  • titolari del diritto di godimento della casa coniugale assegnata dal Giudice della separazione o divorzio.

Non sono assoggettabili a IMU:

  • l’abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e le  relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria);
  • i fabbricati rurali a uso abitativo se abitati dal soggetto che li possiede e conduce il fondo;
  • i fabbricati rurali a uso strumentale all’attività agricola;
  • i terreni agricoli ubicati in Comuni classificati “totalmente montani”.

CHI NON DEVE PAGARE L’IMU Non è tenuto al pagamento dell’IMU chi detiene l’immobile in qualità di:

  • proprietario della casa coniugale assegnata all’altro coniuge;
  • nudo proprietario;
  • locatario/affittuario;
  • comodatario.

CHI DEVE PAGARE LA TASI Trattandosi di un tributo destinato alla copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune dove è ubicato l’immobile, sono tenuti al pagamento della TASI, anche se non residenti, coloro che possiedono o detengono nello Stato Italiano, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree fabbricabili. Si tratta di:

  • proprietari di fabbricati e aree fabbricabili;
  • titolari del diritto di usufrutto su fabbricati e aree fabbricabili;
  • titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
  • titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale;
  • titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;
  • locatari;
  • comodatari.

A differenza dell’IMU, la TASI, trattandosi di un tributo non di natura patrimoniale, è a carico in parte del possessore e in parte dell’utilizzatore dell’immobile (esempio: proprietario e affittuario). Non sono assoggettabili a TASI:

  • i terreni agricoli ovunque ubicati.

L’IMU e la TASI, che sono determinate secondo aliquote previste dai singoli Comuni, devono essere pagate entro:

  • il 16 giugno prima rata in acconto o unica soluzione;
  • il 16 dicembre seconda rata a saldo.

CHI DEVE PAGARE LA TARI Trattandosi di un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è a carico dell’utilizzatore di un fabbricato.