Detrazioni fiscali
Le detrazioni fiscali per familiari a carico sono sgravi che i lavoratori dipendenti e i pensionati possono chiedere al proprio datore di lavoro o ente pensionistico al fine di ottenere il beneficio ogni mese in busta paga o rata di pensione.
RICHIESTA DETRAZIONI FISCALI PER FAMILIARI A CARICO
La domanda va presentata al datore di lavoro al momento dell’assunzione o all’ente pensionistico al momento della domanda di pensione. Una volta presentata vale anche per gli anni successivi salvo che il richiedente non presenti una nuova comunicazione in caso di variazione dei dati (ad esempio in caso di nuovi nati, figli che si sposano o che percepiscono redditi tali da non poter essere più considerati familiari a carico).
Chi chiede il beneficio dichiara sotto la propria responsabilità di avervi diritto, indica nella domanda le condizioni di spettanza della detrazione, il tipo di familiare e il relativo codice fiscale in corso di validità e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
Sono considerati fiscalmente a carico, se il loro reddito complessivo annuo non supera i 2.840,51 euro (a partire dall’anno d’imposta 2019 e solo per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è aumentato a 4.000 euro):
- il coniuge se non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati anche se non conviventi con il contribuente che sostiene il carico fiscale;
- gli altri familiari di cui all’art. 433 del codice civile devono convivere con il contribuente che sostiene il carico fiscale oppure ricevere da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Si tratta dei familiari di seguito indicati:
– coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– discendenti dei figli;
– genitori e ascendenti prossimi, anche naturali;
– genitori adottivi;
– i generi e le nuore;
– suocero e suocera;
– fratelli e sorelle, anche unilaterali.
I cittadini extra-comunitari residenti in Italia possono chiedere le detrazioni anche per familiari a carico residenti all’estero, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi. Devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare.
- documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine
- documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
- documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione.
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata, deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Se le detrazioni sono state attribuite in misura errata dal datore di lavoro o ente pensionistico, ovvero se il contribuente non le ha richieste e quindi non ne ha fruito durante l’anno, la correzione o la fruizione avverrà con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Anche il cittadino non residente in Italia, che presenta la dichiarazione dei redditi (Modello REDDITI), può fruire delle detrazioni per familiari a carico a condizione che nello stato estero in cui risiede non goda di agevolazioni fiscali per i familiari a carico, che il reddito percepito in Italia sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che lo stato estero in cui risiede assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.