Importanti novità sulle spese sanitarie, sono, infatti, numerosi i dispositivi medici e le attrezzature il cui acquisto (o affitto) si può “scaricare” nella dichiarazione dei redditi. Per informazioni e consulenze, i Centri di assistenza fiscale della Cgil sono sempre a disposizione dei contribuenti
Occhiali da vista, apparecchi acustici, scarpe ortopediche, cerotti e garze. E in questa fase di emergenza epidemiologica, anche la mascherina di protezione individuale. Sono numerosi i dispositivi medici e le attrezzature sanitarie, comprese le protesi, il cui acquisto o affitto è possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi. Per poterne beneficiare è indispensabile che il documento attestante la spesa (fattura, scontrino parlante dal quale si rilevi il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’acquisto per se stesso o quello del familiare a carico) riporti la natura del dispositivo medico acquistato, che può essere identificato anche mediante il codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE).
Ma quali spese sanitarie si può “scaricare”?
Citiamo come esempio: gli occhiali da vista o gli occhiali premontati per presbiopia, le lenti a contatto (inclusi i liquidi per la pulizia e conservazione), gli apparecchi acustici (comprese le batterie di alimentazione), gli apparecchi di ortopedia come le cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici (purché su misura). E ancora altri, acquistati con più frequenza: cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri, apparecchi per aerosol e per la misurazione della pressione arteriosa, penne pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, pannoloni per incontinenza.
La natura dell’attrezzatura è attestata dalla descrizione “dispositivo con marcatura CE” per quelli più comuni elencati nella Circolare della Agenzia delle entrate. Vista però la numerosità dei prodotti venduti, in caso di acquisto di dispositivi diversi da quelli elencati nella circolare è indispensabile che il documento di spesa riporti anche la dicitura “conforme direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e s.m.”. Se assente, occorre chiedere al venditore l’attestazione di conformità alla normativa europea (eventualmente anche annotata in fattura/scontrino con timbro e firma dell’esercente). Attenzione: non possono quindi essere considerati validi i documenti che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.
Detraibilità delle mascherine
In questa fase di emergenza Covid-19 uno dei dispositivi più acquistati è la mascherina di protezione individuale, spesa detraibile il prossimo anno.Ai fini della detraibilità occorre verificare che la mascherina acquistata rientri fra i dispositivi medici individuati dal ministero, in quanto potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico.
Qualora lo scontrino menzioni il codice AD non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE; nel caso in cui non lo contenga è invece indispensabile conservare la documentazione dalla quale risulti il marchio CE, oppure occorre chiedere all’esercente un’attestazione di conformità alla normativa europea.
Una precisazione
Queste spese possono essere detratte il prossimo anno anche se i dispositivi non sono acquistati in farmacia, a condizione che rispettino le condizioni precedentemente illustrate. Si rammenta, in conclusione, che questo tipo di spesa può essere sostenuta anche con l’utilizzo del contante, non essendo richiesto il pagamento mediante strumenti tracciabili (come carta di credito o bancomat).