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Come chiedere l’assegno temporaneo per figli minori

Lassegno temporaneo per figli minori è una misura provvisoria, valida da luglio 2021 a dicembre 2021, istituita con il DL n°79 pubblicato in GU n°135 del 08/06/2021, in attesa dellentrata in vigore dellassegno unico, che dovrebbe avvenire nel 2022.

Chi può richiedere l’assegno temporaneo

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 l’assegno ponte è rivolto solo alle categorie finora escluse dagli aiuti familiari, ovvero ai lavoratori autonomi, ai disoccupati e agli incapienti.  

Inoltre, per chi già percepisce gli assegni familiari ovvero alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, lavoratori dipendenti, pur non potendo usufruire di tale misura è prevista, per lo stesso periodo, una maggiorazione che va dai 37,5 € al mese per figlio, nel caso di famiglie con uno o due figli, ai 55 € al mese per figlio, per quelle con tre o più figli.

La misura “ponte” non sostituisce le attuali detrazioni fiscali per i figli a carico.

Quali sono i requisiti

L’assegno temporaneo è rivolto ai nuclei familiari con figli minori e in possesso di un’ attestazione ISEE, in corso di validità, con indicatore ISEE minorenni, in corso di validità compreso in una fascia di livelli ISEE con valori da 0 a 50.000 €.

Il richiedente, inoltre, deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dellimposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno detà;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Quanto vale l’assegno temporaneo

Il valore dell’assegno temporaneo è determinato sulla base del numero di figli minori e al valore dell’Indicatore ISEE minorenni presente in una DSU in corso di validità. Ne consegue che gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’Isee.

Nell’allegato al decreto sono riportati in una tabella gli importi mensili per ciascun figlio e rapportati a ogni singolo livello di indicatore ISEE minorenni della famiglia.

L’importo massimo mensile è di 167,5 € per primo e secondo figlio, incrementato a 217,8 € dal terzo figlio in poi. Quindi la cifra tetto per famiglie con due figli raddoppia a 335 € e sale a 653 € con tre figli. Inoltre, sono previsti 50 € in più per ciascun figlio disabile. 

Come presentare la domanda

Per chiedere l’assegno temporaneo bisognerà rivolgersi al Patronato Inca Cgil presentando l’attestazione ISEE 2021. Se non dovessi avere già rinnovato l’attestazione puoi richiederla al Caaf Cgil di Roma e Lazio. Per prenotare un appuntamento puoi chiamare il numero unico regionale 0673100700 o la propria sede di riferimento.

Modalità di erogazione dell’assegno temporaneo

L’erogazione dell’assegno decorrere dallo stesso mese di presentazione della domanda e avviene mediante accredito sull’Iban del richiedente o mediante bonifico domiciliato, con leccezione delle famiglie beneficiarie di Reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore. 

Inoltre, in sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 30 settembre saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio. La misura non è imponibile ai fini IRPEF.

Cosa avviene se si percepisce il Reddito di Cittadinanza

La misura è compatibile con il Reddito di cittadinanza ed altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni. Nel primo caso l’assegno unico verrebbe corrisposto dall’’Inps congiuntamente allo stesso RdC, ma il beneficio complessivo sarà determinato sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata in base alla scala di equivalenza. Ulteriore avvertenza è che le somme erogate a titolo di assegno per i figli non sarebbero soggette ai vincoli di spesa e prelievo tipici del RdC.

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