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Sconto in fattura e cessione del credito 2022, slitta la scadenza per invio all’Agenzia delle Entrate

Il Decreto sostegni- ter ha prorogato al 29 aprile il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, al posto delle detrazioni fiscali, relativa ai lavori effettuati per accedere al Superbonus 110%, ristrutturazione edilizia, Sisma bonus, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione d’impianti solari fotovoltaici, riqualificazione energetica, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

I lavori possono riguardare sia unità immobiliari che parti comuni delle abitazioni.

Cosa occorre per richiedere sconto in fattura e cessione del credito

Il Decreto Antifrode recepito dalla Legge di Bilancio, ha esteso alle detrazioni ordinarie,36%- 50%-65%- la possibilità di cessione del credito.

La Legge di Bilancio ha esteso alle detrazioni edilizie ordinarie l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, obbligo già previsto per il Superbonus 110%. Sono esclusi da quest’obbligo solo gli interventi di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

L’asseverazione delle spese è una perizia rilasciata da un professionista, architetto, geometra, ingegnere, che si assume la responsabilità civile e penale di quanto certifica. La perizia deve attestare la corrispondenza tra i lavori effettuati e il progetto; il rispetto di tutti i requisiti tecnici richiesti dalla legge; la congruità delle spese sostenute confrontate con i prezzari pubblici.

Il visto di conformità viene rilasciato da ragionieri, dottori commercialisti, periti commerciali, che verificano la presenza delle asseverazioni rilasciate dai professionisti.

I costi sostenuti per il rilascio del visto di conformità e per l’asseverazione sono detraibili in dichiarazione dei redditi.     

Il mancato invio della comunicazione relativa all’opzione di sconto nei termini e con le modalità richieste rende nulla l’opzione nei confronti dell’Agenzia. 

Le spese devono essere state sostenute nel 2021, oppure possono essere relative a rate residue non ancora usufruite relative a spese sostenute nel 2020.   

Chi decide di esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito non potrà naturalmente usufruire in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale perché le due scelte sono alternative.

Chi decide di usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi invece deve avere il visto di conformità solo per gli interventi relativi al 110% effettuati dal 12 novembre 2021 correlati da fatture emesse dalla stessa data; non è richiesto il visto di conformità per i lavori di ristrutturazione minori.

È opportuno ricordare che esercitare lo sconto in fattura permette di eseguire i lavori praticamente a costo zero perché la ditta che si occupa dei lavori applica lo sconto sulla fattura stessa; la cessione del credito invece permette di cedere a istituti bancari o a compagnie assicurative il credito spettante.

Affidati al Caaf Cgil!

Il Caaf Cgil di Roma e Lazio è abilitato sia per la trasmissione telematica dell’opzione che per l’apposizione del visto di conformità, basterà fissare un appuntamento nella sede che si ritiene più comoda. Chiama lo 0673100700 e digita 1 per prenotare un appuntamento.

Tutti i dati inseriti nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate dovranno confluire nella dichiarazione dei redditi precompilata 2022, di conseguenza la messa a disposizione della precompilata (730/2022) slitta dal 30 aprile al 23 maggio 2022.

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